IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO | l’articolo 13, comma 23 dell’O.M. 16 maggio 2024, n. 88; |
VISTO | il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024; |
VISTA | la circolare ministeriale del 25 luglio 2024, n. 115135 ad oggetto “Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”; |
CONSIDERATA | la necessità di dover conferire una supplenza avente le seguenti caratteristiche:
INSEGNAMENTO: AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) DATA DI TERMINE DELLA SUPPLENZA: 4 NOVEMBRE 2024 ORE SETTIMANALI: 12 |
CONSIDERATO | che risultano esaurite le graduatorie dello scrivente Istituto e degli Istituti viciniori relativamente alla specifica classe di concorso; |
RILEVATA | la necessità di provvedere a formulare uno specifico avviso finalizzato al reclutamento di personale docente fornito dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio; |
EMETTE
avviso per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per il conferimento di una supplenza:
Classe di concorso: | AI56 – Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (Percussioni) |
Tipo di contratto: | incarico a tempo determinato dal __/10/2024 al 04/11/2024 |
Tipo di cattedra: | COE (12 ORE PRESSO CSMM872015) |
Numero ore | 12 |
Orario di servizio | Lunedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 plesso Marina
Martedì dalle ore 13:45 alle ore 18:45 plesso Centro Venerdì dalle ore 13:45 alle ore 16:45 plesso Centro |
Sede di servizio: | Scuola Secondaria di I Grado Marina e Centro |
Titoli di accesso: | L’aspirante dovrà possedere i seguenti titoli:
1. abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) o in subordine 2. il titolo di studio che consente l’accesso alla seconda fascia delle GPS per la classe di concorso AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI). |
Modalità di presentazione delle istanze |
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Termine di presentazione delle istanze |
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Data di inizio della supplenza |
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Data di termine della supplenza |
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Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio. | A parità di ordine di priorità, la supplenza sarà conferita all’aspirante che abbia già prestato servizi di insegnamento, preferibilmente per la medesima tipologia di posto. L’incarico sarà conferito all’aspirante che ha svolto il numero maggiore di periodi di servizio.
In assenza di periodi di servizio già prestati l’incarico sarà conferito in base al voto del titolo di abilitazione o in subordine del titolo di accesso alla seconda fascia delle GPS.
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Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88.
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) |
1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. 4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici. |
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