Circolare 477

Al personale docente e ATA - Al DSGA - Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 34 della Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la  legge del 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’articolo 1 – comma 622 che ha elevato l’obbligo di istruzione a 10 anni;

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

COMUNICA

che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” che prevede diverse misure che riguardano la scuola.

L’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione del personale scolastico, dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale:

  1. dispone la sostituzione integrale dell’art. 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  2. definisce nuovamente la disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  3. prevede un inasprimento delle pene verso i responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico, ossia i genitori del minore o gli esercenti la responsabilità genitoriale;
  4. reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione dell’adempimento dell’obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio, in caso di condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico.

Il testo di legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge.

Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, il dirigente scolastico cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

 Il dirigente scolastico, inoltre, è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Si ricorda che costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell’obbligo di istruzione il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione.

Parimenti il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell’obbligo di istruzione.

Il personale docente con incarico di coordinatore di classe, pertanto, avrà cura di monitorare la regolarità della frequenza delle alunne e degli alunni e nel caso di assenze “senza giustificati motivi” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, darà immediata comunicazione al dirigente scolastico per l’attivazione degli adempimenti previsti dalla legge.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, accedendo al registro elettronico, potranno controllare la situazione delle assenze dei propri figli al fine di non inficiare la validità dell’anno scolastico e non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

Si allega la scheda per la segnalazione di alunni inadempienti all’obbligo scolastico.

Si confida nella consueta collaborazione della comunità scolastica porgendo distinti saluti.

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