IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l’articolo 2, 2 comma 9, e l’articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione e la sua durata in carica;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Sato alle regioni e agli enti locali;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con cui viene riformato il sistema delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’art. 23 quinquies, comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30settembre2020,n. 166, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;
VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” e, in particolare l’articolo 5, comma 5-ter, che ha disposto la permanenza in carica dei componenti elettivi e non elettivi del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sino al 31 agosto 2024;
VISTO il decreto-legge11novembre2022,n.173,convertitoconmodificazionidalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 che ha disposto che il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
RITENUTA la necessità di ricostituire il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 31 dicembre 2020, n. 184, recante “Ricostituzione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione” come integrato dai successivi decreti del Ministro dell’istruzione 19 febbraio 2021, n.40; 15settembre2021,n. 283;7 marzo2022, n.53;
VISTA l’O.M. n. 234 del 05 dicembre 2023 recante “Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizione delle elezioni”;
VISTO l’art. 4 dell’O.M. 234/2023 che fissa per il 7 maggio 2024, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO che in ottemperanza all’art. 16 della suddetta O.M. Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni sono costituite, presso le singole istituzioni scolastiche, le commissioni elettorali di istituto. Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica.
DECRETA
la costituzione della Commissione Elettorale d’Istituto ai sensi dell’art. 16 dell’O.M. 234/2023:
- Dirigente Scolastico: Giuseppe Francesco Mantuano
- Componente Docente: Assunta Perrone
- Componente Docente: Romana Mollo
- Componente ATA: Raffaele Rocco Emanuele
- Componente ATA: Gaetana Villani
La Commissione Elettorale di Istituto si insedia il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione e di questa operazione viene redatto verbale (Art. 16, c. 3, O.M. n. 234/2023).
La Commissione Elettorale d’Istituto procede, ai sensi dell’art. 20 dell’O.M. 234/2023, ai seguenti adempimenti:
- Scelta del proprio presidente;
- Acquisizione dell’elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
- Formazione degli elenchi degli elettori;
- Esame di eventuali ricorsi e reclami contro l’erronea compilazione degli elenchi;
- Affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
- Definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
- Rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
- Acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
- Nomina dei presidenti di seggio;
- Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- Raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
- Redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
- Comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;
- Deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell’istituzione scolastica per la debita conservazione.
Il presente decreto dirigenziale è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 21 quater della la legge 7 agosto 1990, n. 241.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).
Istituto Scolastico