Circolare 9759

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 – indicazioni operative

Al personale docente e ATA - Ai genitori

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Lgs. 16 aprile 1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
ATTESO CHE

 

nelle scuole con una popolazione scolastica superiore ai 500 alunni il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti così suddivisi:

–        8 rappresentanti del personale docente;

–        8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

–        2 rappresentanti del personale ATA;

–        Dirigente scolastico (membro di diritto)

VISTA l’ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), modificata ed integrate dall’O.M. del 4 agosto 1995 n. 267, del 24 giugno 1996 n. 293 e del 17 agosto 1998 n. 277, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
CONSIDERATO la Nota del Ministero dell’istruzione e del merito DGOSV prot. n. 38475 del 19 settembre 2024, avente per oggetto le “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2024-2025”, che conferma le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali, e determina che le medesime si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
VISTA la nota del 23 settembre 2024 prot. n. 27184 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni

·         DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00);

  • LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30);
RILEVATO che occorre, pertanto,  procedere all’elezione del Consiglio di questa Istituzione scolastica per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;
CONSIDERATO che sarà istituito un unico seggio presso la sede della Colonia San Benedetto, sita in Via Suor Croicifissa Militerni, 1 – Cetraro;

                                                 INFORMA

gli aventi diritto al voto per la componente docenti, personale ATA e genitori che sarà allestito un unico seggio elettorale:

 

SEGGIO n° SEDE DEL SEGGIO PRESIDENTE SCRUTATORI
1 Colonia San Benedetto

Via Suor Crocifissa Militerni

Romana Mollo Teresa Del Trono

Raffaele Rocco Emanuele

       

                                                                      INVITA

 

le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative di seguito riportate:

O.M. 15 luglio 1991, n. 215 – Art. 40Modalità delle votazioni

  1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
  2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
  3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
  4. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
  5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
  6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
  7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
  8. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
  9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita, esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
  10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
  11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
  12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
  13. Delle operazioni di votazione viene redatto – in duplice originale – processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

O.M. 15 luglio 1991, n. 215 -Art. 42- Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali

  1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

O.M. 15 luglio 1991, n. 215 – Art. 43 – Operazioni di scrutinio

  1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
  2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
  3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
  4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
  5. a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
  6. b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
  7. c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
  8. Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
  9. Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
  10. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
  11. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
  12. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.
  13. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l’istituto in cui ha operato il seggio.
  14. L’altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l’elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: “elezione del consiglio di circolo o di istituto”) va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

O.M. 15 luglio 1991, n. 215 – Art. 44 – Attribuzione dei posti

  1. Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
  2. Detto seggio è integrato al momento dell’espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
  3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
  4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
  5. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.
  6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
  7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
  8. Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*
  9. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.*
  10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.*
  11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.*

* comma aggiunto dall’art. 2 dell’OM 277/98

 

O.M. 15 luglio 1991, n. 215 – Art. 45 – Adempimenti per la proclamazione degli eletti

  1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
  2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell’albo della scuola.

 

O.M. 15 luglio 1991, n. 215 – Art. 46 – Ricorsi contro i risultati delle elezioni

  1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
  2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
  3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

 

                                   

Documenti

9759.pdf.pades

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