Circolare 4642

Richiesta ferie e festività – anno scolastico 2023/2024.

Al personale docente - Al personale ATA - Al DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 36 della Costituzione;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art. 10 del D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 ed in particolare gli articoli 35 e 38;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 ed in particolare gli articoli 13 e 14;
VISTO l’art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2012;
RAVVISATA la necessita di predisporre un’adeguata ed efficiente organizzazione dei servizi per il periodo successivo al termine delle attività educative didattiche;

INVITA

il personale docente e ATA a presentare presso gli uffici di segreteria, in orario di apertura al pubblico, o a trasmettere all’indirizzo mail csic872004@istruzione.it la richiesta di ferie per l’anno scolastico in corso, utilizzando l’apposito modulo allegato, entro e non oltre il 31 maggio 2024, al fine di consentire all’istituzione scolastica di predisporre l’organizzazione dei servizi resi al personale e all’utenza anche in funzione delle esigenze relative al periodo feriale comunicato preventivamente dal lavoratore.
Il piano ferie del personale ATA sarà predisposto dal Direttore S.G.A. ed autorizzato dal Dirigente scolastico entro il 15 giugno 2024.
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore e devono essere fruite durante l’anno scolastico, contemperando le esigenze di servizio e le richieste di ogni singolo dipendente. La mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 e 95 comma 15 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, ha stabilito all’art. 38 che: “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
A chiarire quanto esplicitato dall’art. 38 del novellato CCNL le parti hanno specificato con la Dichiarazione Congiunta n. 2 che “in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto
dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012″.
Al personale scolastico spettano, in base a quanto previsto dall’art. 95 del nuovo CCNL:

  • 32 giorni di ferie (comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937) + 4 giorni di festività soppresse per coloro i quali abbiano maturato almeno 3 anni di servizio;
  •  30 giorni di ferie (comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937) + 4 giorni di festività soppresse per coloro i dipendenti neoassunti che non abbiano maturato i 3 anni di servizio.

Il personale ATA compatibilmente con le esigenze di servizio, può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di  malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale ATA, a tempo indeterminato, di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Le festività soppresse devono improrogabilmente essere usufruite entro il termine dell’anno scolastico. Premessa l’impossibilità di accordare a tutte le unità di personale ATA in servizio il pieno godimento delle ferie maturate contemporaneamente durante i mesi di luglio e agosto, sarebbe utile evitare la concentrazione di richieste di ferie continuative nei mesi in questione e concordare anticipatamente con i colleghi i periodi di fruizione.
Nel caso in cui tutto il personale appartenente alla stessa qualifica professionale e/o unità organizzativa dovesse richiedere lo stesso periodo di ferie, si procederà a modificare la richiesta del dipendente disponibile ed in subordine si farà ricorso al criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione i periodi usufruiti durante il precedente anno scolastico in questa o in altre sedi di servizio.
Il Dirigente scolastico concederà i giorni di ferie richiesti al personale ATA purché siano garantiti i servizi minimi per ogni settore o ufficio, fatte salve eventuali improrogabili ed imprescindibili necessità di servizio derivanti da provvedimenti normativi concernenti l’espletamento delle operazioni di chiusura dell’anno
scolastico 2023/2024 e di avvio dell’anno scolastico 2024/2025.
Le ferie saranno assegnate d’Ufficio nel caso in cui il lavoratore non le abbia chieste in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire entro i limiti imposti dalla durata del contratto.
Il recupero delle ore eccedenti effettuate dal personale ATA dovrà essere effettuato entro il 31 agosto 2024 atteso che gli eventuali giorni di riposo compensativo non possono essere cumulati oltre l’anno scolastico di riferimento e, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica devono essere fruiti entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico in cui si sono maturati.
Per i giorni in cui è prevista la chiusura della scuola, con sospensione delle attività amministrative ed ausiliarie, deliberati dal Consiglio d’Istituto e previsti dal Contratto di Istituto, il personale ATA può far ricorso al recupero di ore a credito maturate oppure a giorni di ferie/festività soppresse.
a. all’effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate, nella settimana in cui si effettua la chiusura;
b. all’utilizzo dei crediti di lavoro straordinario effettivamente prestato (riposo compensativo);
c. all’utilizzo di giorni di ferie o tramite rientri programmati dal Direttore SGA entro il termine dell’anno scolastico
d. alle giornate di ferie o festività soppresse;
e. alle ore da recuperare per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio;
f. ai permessi retribuiti previsti dall’art. 35 del CCNL sottoscritto in 18 gennaio 2024.
La variazione del piano delle ferie del personale ATA potrà avvenire solo in presenza di sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio.
Il personale deve detrarre dal totale delle ferie le eventuali giornate già fruite nel corso del corrente anno scolastico.
Il personale a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio, deve usufruire dei giorni di ferie maturati improrogabilmente entro il termine contrattuale del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell’art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024 “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
L’art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha sancito che la fruizione delle ferie del personale a tempo determinato possa avvenire nei giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli in cui sono previste le operazioni di scrutinio, le attività connesse agli esami di Stato o eventuali altre attività valutative. Si invita, pertanto, il personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto a richiedere la fruizione dei giorni di ferie maturati e non goduti, atteso che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro (Cassazione, sentenza n. 21780/2022).

Documenti

Circolare del D.S.

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